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CIRCOLARE 01/2024

Copertina

Come ogni anno, la prima circolare vuole riassumere le principali novità che ci aspettano in questo 2024.

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". La Legge di Bilancio 2024 è in vigore dal 1° gennaio 2024.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con delle novità, l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro.

L'articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l'esonero sia pari al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Resta ferma, invece, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il modulo da compilare sarà disponibile nella sezione modulistica del sito www.consulenzelavoro.it

 

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Si precisa che per beneficiare di tale agevolazione sono necessari approfondimenti, accordi sindacali e regole chiare di definizione dell’incremento di produttività. Per le aziende interessate lo studio è disponibile ad avviare un approfondimento.

 

COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24

La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.

 

Per effetto della modifica del comma 49-bis dell'art. 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Di assoluto rilievo risulta essere la novità che deriva dall'aggiunta, all'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, del nuovo comma 1-bis, in forza del quale la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata:

  1. dai datori di lavoro non agricoli:
  • a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  • dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  1. dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
  2. dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Nel nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale viene stabilito che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Con l'aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all'art. 37, DL n. 223/2006, dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI

La Legge di Bilancio 2024 introduce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

Dell'inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

CONGEDO PARENTALE

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull'articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di congedo parentale.

L'articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di un'indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese:

  • il riconoscimento di un'indennità pari al 60%, in luogo dell'attuale 30%;

per un mese;

  • entro il sesto anno di vita del bambino.

Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.

Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.

La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità (Capo III, D.Lgs n. 151/2001) o, in alternativa, di paternità (Capo IV, D.Lgs n. 151/2001).

 

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

L'articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI

La Legge di Bilancio 2024 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei permessi di soggiorno (in scadenza al 31 dicembre 2023) rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina.

Viene inoltre disposto che i predetti permessi di soggiorno:

  • possano essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta;
  • perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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