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CIRCOLARE 04/2024

Copertina

In data 16 febbraio 2024, tra CONFPROFESSIONI, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi professionali e delle attività professionali scaduto il 31 marzo 2018.

In questa circolare riassumeremo le principali modifiche introdotte.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a 215,00 euro per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 4 tranches:

  • 105,00 euro a partire dal 1° marzo 2024;
  • 45,00 euro a partire dal 1° ottobre 2024;
  • 45,00 euro a partire dal 1° ottobre 2025;
  • 20,00 euro a partire dal 1° dicembre 2026.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello

Aumenti a partire dal

01/03/2024

01/10/2024

01/10/2025

01/12/2026

Q

148,20

63,51

63,51

28,23

1

131,15

56,20

56,20

24,99

2

114,23

48,95

48,95

21,76

3S

105,96

45,41

45,41

20,19

3

105,00

45,00

45,00

20,00

4S

101,82

43,63

43,63

19,40

4

98,17

42,07

42,07

18,70

5

91,36

39,15

39,15

17,41

 

UNA TANTUM

A favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL 16 febbraio 2024, a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del rinnovo (16 febbraio 2024) è stabilita la corresponsione di una somma a titolo di una tantum pari a 400,00 euro per ogni livello d’inquadramento, da erogarsi in 2 tranches:

  • 200,00 euro il 1° maggio 2024;
  • 200,00 euro il 1° maggio 2025.

Si sottolinea che il suddetto importo:

  • può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente;
  • è da considerarsi omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non è utile ai fini del TFR;
  • andrà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 - 1° marzo 2024 (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni), nonché per i lavoratori part time sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.

 

TREDICESIMA MENSILITÀ

Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale alla lavoratrice o al lavoratore va riconosciuta dal datore di lavoro la tredicesima mensilità (in precedenza limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione).

 

BILATERALITÀ

A partire dalla mensilità di marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF ed EBIPRO), viene effettuato mediante un contributo unificato mensile (per 12 mensilità) di 29,00 euro (prima 22,00 euro) di cui 2,00 euro a carico del lavoratore, da versarsi dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24. Il suddetto contributo è così suddiviso:

  • 20,00 euro mensili (prima 15,00 euro mensili) a CADIPROF;
  • 9,00 euro mensili (prima 7,00 euro mensili) ad EBIPRO, di cui
    • 7,00 euro mensili a carico del datore di lavoro e
    • 2,00 euro mensili a carico del lavoratore.

Per i lavoratori assunti part time i suddetti versamenti sono comunque dovuti in misura intera.

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari 43,00 euro mensili (prima 32,00 euro mensili) per 14 mensilità. Tale importo andrà erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il TFR. Per gli assunti part time il suddetto importo non è riproporzionabile. Oltre al suddetto importo, che rappresenta il trattamento minimo da riconoscere al lavoratore, il datore è, altresì, obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nell’ipotesi di adesione al sistema della bilateralità.

Le prestazioni previste dagli enti bilaterali consultabili nei siti istituzionali www.ebipro.it e www.cadiprof.it costituiscono in questo senso una tutela fondamentale per i lavoratori.

La contribuzione alla bilateralità è destinata a rafforzare le prestazioni di welfare e ad estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei lavoratori iscritti.

L’accordo prevede l’introduzione, a favore dei lavoratori dipendenti a cui si applica il CCNL, di un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione sanitaria previste dal piano CADIPROF. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell’avvenuta attività di prevenzione. In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore il datore deve

rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione.

Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.

 

PERMESSI - Natalità e lutti

L’accordo precisa che a tutti i dipendenti spettano permessi retribuiti nella misura di:

  • 3 giorni lavorativi per natalità
  • 3 giorni lavorativi per lutti familiari fino al terzo grado di parentela e anche per gli affini.

In tali casi la fruizione dovrà avvenire entro 7 giorni dall’evento.

 

DIRITTO ALLO STUDIO

I permessi retribuiti concessi ai lavoratori studenti nella misura massima individuale di 40 ore annue sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai giorni riconosciuti per le sessioni di esami.

 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione concernenti la violenza di genere (art. 24 D.Lgs. n. 80/2015 e s.m.i.), debitamente certificati, spetta il diritto di astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi. Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di congedo alla lavoratrice spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed il periodo stesso è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità viene anticipata dal datore e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La fruizione del congedo può avvenire su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni; la fruizione su base oraria è ammessa in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Previa richiesta della lavoratrice, il congedo sarà prorogato per ulteriori 90 giorni, con il pagamento a carico del datore di lavoro di una indennità pari alla normale retribuzione.

Infine, alla lavoratrice è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale. A richiesta della stessa il rapporto a tempo parziale va nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

CONGEDO MATRIMONIALE

I 15 giorni di calendario concessi per contrarre matrimonio spettano anche in caso di unione civile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio e/o unione civile.

 

MATERNITÀ E PATERNITÀ

Si ricorda che il padre lavoratore dipendente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte perinatale del bambino o, in caso di adozione, dall’ingresso del minore in famiglia, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo). Tale congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre. Vanno comunicati in forma scritta al datore i giorni di fruizione (con un anticipo non minore di 5 giorni), ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il congedo obbligatorio non può essere frazionato ad ore.

Per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’INPS per i periodi di congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria) verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda, cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto (salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore).

In materia di congedo parentale ad ore, la volontà di avvalersene andrà comunicata al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale che si intende usufruire, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo.

Non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale.

 

APPRENDISTATO per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

L’accordo 16 febbraio 2024 disciplina tale fattispecie di apprendistato, la cui durata è pari al periodo di praticantato previsto per la singola professione ordinistica per l’ammissione all’esame di Stato e non può essere inferiore a 6 mesi.

Possono essere assunti con contratto d’apprendistato di alta formazione e ricerca per l’accesso alle professioni ordinistiche i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del relativo diploma o titolo abilitante richiesto per l’iscrizione al registro praticanti e di accesso alla singola professione.

La retribuzione dell’apprendista è individuata in modo percentualizzato secondo quanto previsto dall’Allegato B del CCNL e copre sia i periodi di lavoro e formazione presso il datore di lavoro che i periodi formativi. Gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione interna ed esterna per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, che devono essere coerenti con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale, sono disciplinati dall’art. 5, comma 9 del D.I. 12 ottobre 2015.

La durata minima delle ore di formazione teorica e pratica, interna ed esterna, non può comunque essere inferiore a 300 ore complessive.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altri approfondimenti non presenti nella presente circolare e qualora ci siano casistiche straordinarie da gestire, ricordiamo sempre di chiedere prima ai soliti contatti come gestire la pratica.

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

I nostri servizi

Consulenza del lavoro, amministrazione del personale ed assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirti.

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