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CIRCOLARE 07/2026 | Studio Peric Drufovka Simeoni
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CIRCOLARE 07/2026

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Riforma della destinazione del TFR – novità dal...

Gentili Clienti,

con la presente si fornisce un aggiornamento sulle modifiche normative in tema di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), con decorrenza 1° luglio 2026, già anticipato nella nostra circolare 01/2026 a inizio anno.

La riforma interviene sul sistema delineato dal D.Lgs. n. 252/2005 (previdenza complementare) e modifica in modo significativo il meccanismo del silenzio-assenso. La riforma modifica il meccanismo di scelta del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando.

Nuovo regime (dal 1° luglio 2026)

Per i lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026:

  • il termine per esprimere la scelta è ridotto a 60 giorni dalla data di assunzione;
  • in assenza di manifestazione di volontà, opera il silenzio-assenso con:
    • adesione automatica alla previdenza complementare;
    • conferimento del TFR maturando al fondo pensione di riferimento.

Regime previgente:

  • termine per la scelta: 6 mesi;
  • effetto del silenzio: mantenimento del TFR in azienda (o Tesoreria INPS).

 

La riforma introduce dunque una inversione della regola di default: il fondo pensione diventa la destinazione automatica del TFR.

 

Il lavoratore, entro 60 giorni, può:

  • mantenere il TFR in azienda;
  • destinarlo a una forma di previdenza complementare.

 

In caso di mancata scelta il TFR confluisce nel:

  • fondo pensione previsto dal CCNL applicato;
  • fondo individuato da accordi aziendali;
  • fondo con maggior numero di iscritti in azienda (in caso di pluralità);
  • forma residuale prevista dalla normativa, in assenza di fondi collettivi.

L’adesione alla previdenza complementare comporta il conferimento del TFR maturando e l’eventuale versamento del contributo a carco del lavoratore e del contributo a carico del datore di lavoro (se previsto da CCNL),

Nel caso di silenzio-assenso, l’iscrizione decorre dalla data di assunzione.

 

Alla luce della riforma, si rafforzano gli obblighi informativi e gestionali.

In particolare, il datore di lavoro deve:

  1. fornire al lavoratore una informativa completa e trasparente indicando:

    a.      opzioni disponibili

    b.     modalità e termini di scelta

    c.      conseguenze del silenzio

  2. consegnare il modello TFR2 (o dichiarazione equivalente) e acquisire la scelta in forma scritta
  3. gestire l’eventuale silenzio-assenso e dopo 60 giorni dall’assunzione attivare il conferimento automatico al fondo pensione
  4. conservare la documentazione ai fini ispettivi

 

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e ss., Legge n. 296/2006: per aziende con almeno 50 dipendenti (o diversa soglia prevista dalle deroghe) il TFR non destinato ai fondi pensione deve essere versato al Fondo Tesoreria INPS.

 

Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026.

Per i lavoratori già in forza continuano ad applicarsi le regole previgenti, salvo nuove scelte individuali.

 

L’intervento normativo si inserisce nel quadro di rafforzamento del secondo pilastro previdenziale, con l’obiettivo di:

  • aumentare l’adesione ai fondi pensione
  • ridurre il ricorso implicito al TFR come forma di risparmio aziendale
  • favorire una maggiore sostenibilità del sistema pensionistico pubblico

 

La riforma comporta un cambiamento strutturale: il conferimento al fondo pensione diventa la regola, non più l’eccezione con conseguente aumento degli oneri organizzativi per il datore di lavoro, soprattutto in fase di assunzione.

 

Lo Studio aggiornerà la modulistica in base alle nuove disposizioni non appena saranno definite le linee operative.

Ricapitolando, nulla cambia per i dipendenti in forza, per i nuovi assunti riceverete i nuovi moduli con la pratica di assunzione.

Sperando di avervi fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

 

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

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